Art. 135
[2]Gli insegnanti elementari possono ottenere per giustificati motivi congedi per non oltre 15 giorni in ciascun anno scolastico.
[3]Il congedo e' accordato dal direttore o dal podesta', secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale.
[4]Decorsi i 15 giorni, l'insegnante puo' chiedere di essere collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia.
[5]L'aspettativa e' concessa dal Regio provveditore o dal podesta' e non puo' durare piu' di un anno. Essa non da' diritto allo stipendio e non e' computabile agli effetti della anzianita' di servizio.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva