Art. 135

[1](Art. 136 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640).

[2]Gli insegnanti elementari possono ottenere per giustificati motivi congedi per non oltre 15 giorni in ciascun anno scolastico.

[3]Il congedo e' accordato dal direttore o dal podesta', secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale.

[4]Decorsi i 15 giorni, l'insegnante puo' chiedere di essere collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia.

[5]L'aspettativa e' concessa dal Regio provveditore o dal podesta' e non puo' durare piu' di un anno. Essa non da' diritto allo stipendio e non e' computabile agli effetti della anzianita' di servizio.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art135 · fonte su Normattiva