Art. 24
[1](Art. 1 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).
[2]E' data facolta' ai Comuni, che hanno non meno di sessanta classi con maestro proprio, di nominare il direttore centrale o il direttore didattico comunale, oltre che nei modi prescritti dall'articolo precedente, scegliendolo tra coloro che esercitano servizio ispettivo per l'istruzione elementare alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, o tra persone anche estranee ai ruoli dell'Amministrazione scolastica statale, fornite di abilitazione all'ufficio di direttore didattico o d'ispettore scolastico, o tra quelle fornite di laurea in lettere o in filosofia o di diploma per l'insegnamento negli Istituti medi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero, anche se sprovviste del titolo di abilitazione all'ufficio suddetto, le quali tutte per la loro preparazione diano affidamento di saper degnamente esercitare le funzioni direttive. 2
[3]La deliberazione di nomina diviene esecutiva dopo che sia intervenuta l'approvazione del ministro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 18 ottobre 1928, n. 2422
2Il Regio Decreto 18 ottobre 1928, n. 2422 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La facolta' di nomina dei direttori centrali e dei direttori didattici comunali, conferita dall'art. 24 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, e' estesa anche per le persone fornite di laurea in giurisprudenza, le quali non siano abilitate alla direzione didattica".
Testo vigente dal 30 novembre 1928, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva