Art. 153
[1](Art. 153 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]In caso di urgenza il provveditore o il podesta' d'accordo con l'ispettore, secondo che si tratti di maestri dei ruoli regionali o comunali, puo' sospendere dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe senza grave inconveniente continuarlo o che, per cause a lui imputabili, sia divenuto occasione di scandalo o di disordine nel Comune ove insegna.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva