Art. 153

[1](Art. 153 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]In caso di urgenza il provveditore o il podesta' d'accordo con l'ispettore, secondo che si tratti di maestri dei ruoli regionali o comunali, puo' sospendere dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe senza grave inconveniente continuarlo o che, per cause a lui imputabili, sia divenuto occasione di scandalo o di disordine nel Comune ove insegna.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art153 · fonte su Normattiva