Art. 138

[1](Art. 139 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]I Comuni autonomi provvedono alle supplenze in modo analogo a quello indicato all'articolo precedente. Essi, pero', hanno facolta' di provvedere alle supplenze mediante un corpo di insegnanti in soprannumero, i quali possono anche essere adibiti ad altri servizi scolastici, e devono essere nominati per concorso, a norma dell'art. 116.

[3]I maestri in soprannumero sono nominati titolari per anzianita' senza demeriti, di mano in mano che si rendano vacanti i posti relativi, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comunali, o, in difetto di organici, ai posti di grado inferiore delle frazioni o borgate.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art138 · fonte su Normattiva