Art. 145
[1](Art. 146 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Gli insegnanti elementari dei Comuni che hanno l'amministrazione delle scuole non possono, di regola, essere trasferiti da una scuola ad altra situata in edificio diverso dello stesso Comune, se non per loro domanda o col loro consenso.
[3]Al trasferimento da una scuola all'altra del centro o di una stessa frazione o borgata puo' tuttavia provvedersi di ufficio per deliberazione del podesta' soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali devono comunicarsi all'interessato.
[4]Le deliberazioni di trasferimento di ufficio devono essere approvate dal Regio provveditore.
[5]Gli insegnanti dei Comuni autonomi possono essere trasferiti, col consenso del Comune e del Regio provveditore, nei ruoli regionali. Essi sono iscritti in conformita' della tabella allegato F nella classe di ruolo corrispondente al numero di anni di servizio prestati.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva