Art. 146

[1](Art. 147, 1° e 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]((Prima di procedere ai trasferimenti il Regio provveditore deve pubblicare l'elenco delle sedi vacanti comprendendovi quelle coperte in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 116, dell'art. 127, comma 3°, e dell'art. 142, comma 1°.

[3]Non si fa luogo al trasferimento d'insegnanti che siano stati destinati da meno di un triennio, alla sede in cui si trovano, salvo nei casi di trasferimento deliberato per speciali e comprovate esigenze delle Organizzazioni giovanili e in quelli previsti dal regolamento)).

Testo vigente dal 27 giugno 1930, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art146 · fonte su Normattiva