Art. 148
[1](Art. 148 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Da una classe di ruolo all'altra i maestri dipendenti dal Regio provveditore sono promossi per anzianita' senza demeriti.
[3]La promozione puo' essere ritardata di un anno per scarso rendimento o per condotta morale censurabile o per punizioni inflitte, con deliberazione che ha carattere definitivo, presa dal Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico.
[4]Nei Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole e sprovvisti di proprio regolamento, la deliberazione e' presa dal podesta' ed e' definitiva quando sia approvata dal Consiglio scolastico.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva