Art. 148

[1](Art. 148 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Da una classe di ruolo all'altra i maestri dipendenti dal Regio provveditore sono promossi per anzianita' senza demeriti.

[3]La promozione puo' essere ritardata di un anno per scarso rendimento o per condotta morale censurabile o per punizioni inflitte, con deliberazione che ha carattere definitivo, presa dal Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico.

[4]Nei Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole e sprovvisti di proprio regolamento, la deliberazione e' presa dal podesta' ed e' definitiva quando sia approvata dal Consiglio scolastico.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art148 · fonte su Normattiva