Art. 157

[1](Art. 160 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Al maestro che abbia precedente servizio d'insegnante e' computato, agli effetti della iscrizione nel ruolo, il servizio precedente per intero, se trattasi di servizio di titolare o di maestro in soprannumero, e per un terzo se trattasi di servizio di supplente o provvisorio, sempre che il servizio sia stato prestato in scuole elementari pubbliche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, o da Corporazioni, Associazioni ed Enti morali che mantengano scuole riconosciute a sgravio.

[3]Questa norma si applica anche nel caso di maestri trasferiti da altro Comune.

[4]Il computo del precedente servizio viene fatto sempre in base alla tabella allegato F.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art157 · fonte su Normattiva