Art. 55

[1]Testo unico-art. 55. (Iscrizione al Fondo e computabilita' dei servizi)

[2]Per le categorie di personale iscritte al Fondo di previdenza e credito dopo il 1° gennaio 1940, si computa, ai fini della indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio, il servizio prestato con iscrizione; e' ammesso a riscatto il servizio prestato senza iscrizione. Per il personale iscritto precedentemente, si computa il servizio prestato nelle categorie ammesse all'iscrizione. I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualita' di insegnante di ruolo delle scuole elementari pubbliche sono computabili: per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952; per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952. Per gli impiegati e gli uscieri di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946 o in data successiva, sono computabili i servizi resi nelle qualita' predette anteriormente al 1° maggio 1940: per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953; per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art55 · fonte su Normattiva