Art. 162
[1](Art. 164 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]I Comuni di cui all'articolo precedente applicheranno ai maestri e ai direttori per tutti gli anni di servizio utili, comunque prestati alle dipendenze dei Comuni o dello Stato, quello dei propri regolamenti scolastici sulle pensioni che e' piu' favorevole. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 1 dicembre 1930, n. 1773, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 1931, n. 426, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 161 e 162 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, non si applicano agli insegnanti elementari ed ai direttori didattici assunti o riassunti in servizio: a) dopo l'abrogazione dei regolamenti speciali di pensione, nei Comuni che tale abrogazione abbiano deliberata anteriormente al 1° luglio 1926; b) dal 1° luglio 1926 in poi, nei Comuni nei quali l'abrogazione dei regolamenti speciali sia avvenuta in conseguenza del divieto di nuove iscrizioni sancito dall'ultimo comma dell'art. 10 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, esteso al Monte pensioni in forza dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il precedente articolo si applica dalla data di pubblicazione del presente decreto a tutti gli insegnanti elementari e direttori didattici non ancora collocati a riposo alla data medesima, anche se siano state gia' presentate le domande, ai fini previsti dagli articoli 161 e 162 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577".
Testo vigente dal 3 febbraio 1931, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva