Art. 164
[2]I provvedimenti dell'autorita' scolastica riguardanti le nomine provvisorie e le supplenze, i congedi e le aspettative, le assegnazioni di classi e i certificati di servizio dei maestri elementari sono definitivi.
[3]Contro ogni altro provvedimento della stessa autorita' scolastica, riguardante lo stato giuridico ed economico dei maestri elementari, e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al ministro della pubblica istruzione.
[4]COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 496.
[5]Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento e dalla interdizione e contro le punizioni inflitte dal podesta' a norma dell'art. 151 e' ammesso ricorso solo per motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.
[6]Spetta al ministro di pronunciare senz'altro la irricevibilita' o inammissibilita' di ricorsi prodotti fuori termine o senza l'osservanza delle forme prescritte. 31
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1023
31Il D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1023 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione dei ricorsi gerarchici di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577".
Testo vigente dal 7 febbraio 1960, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva