Art. 173
[1](Art. 168 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Rispondono dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, e i datori di lavoro.
[3]Per gli esposti e gli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli istituti di beneficenza, rispondono i direttori degli istituti medesimi, e, quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, il capo di famiglia, che riceve il fanciullo dall'istituto.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva