Art. 174

[1](Art. 169 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere per proprio conto all'istruzione dell'obbligato, ma in tal caso debbono provare con documenti la propria capacita' tecnica od economica a provvedervi. Gli obbligati che non frequentino pubbliche scuole devono, al 14° anno, provare d'aver sostenuto l'esame di licenza dalla scuola complementare o da altra scuola post-elementare di ugual numero di anni, e sono tenuti a ripetere detto esame finche' non abbiano conseguito l'approvazione.

[3]Dopo quattro sessioni di esame il candidato che non sia riuscito ad ottenere l'approvazione rimane esonerato dall'obbligo.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art174 · fonte su Normattiva