Art. 177
[1](Art. 172 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi devono al 14° e rispettivamente al 16° anno di eta' sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva