Art. 177

[1](Art. 172 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi devono al 14° e rispettivamente al 16° anno di eta' sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art177 · fonte su Normattiva