Art. 184

[1](Art. 179 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Durante il corso dell'anno scolastico, constatata l'assenza ingiustificata di fanciulli obbligati, i direttori o i maestri spediscono avvisi individuali raccomandati alle persone di cui all'art. 173.

[3]Se l'avviso non avra' efficacia ne avvertiranno entro dieci giorni il podesta' che applichera' senz'altro indugio le disposizioni dell'articolo seguente.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art184 · fonte su Normattiva