Art. 185
[1](Art. 180 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza del podesta'.
[3]L'ammenda e' di lire 2; ma, applicata inutilmente due volte, puo' essere elevata fino al massimo di lire 50. L'ammenda puo' essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico.
[4]Il contravventore e' sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione e' denunziata al pretore, che procede nelle vie ordinarie.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva