Art. 103
Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:
- a)a denunziare al podesta' le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;
- b)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)).
- c)a denunciare al podesta' e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
- d)a denunciare alle autorita' predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilita' al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
- e)ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanita' pubblica.
- f)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)). Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille. L'autorita' giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 55 su Normattiva