Art. 189
[1](Art. 13 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).
[2]Alle classi seconda, terza, quinta, ed alle classi intermedie del corso integrativo gli alunni sono promossi mediante scrutinio; sono invece promossi alle classi quarta e sesta e prosciolti dall'obbligo mediante esami che hanno luogo nelle forme ed alle condizioni fissate dal regolamento.
[3]Gli alunni, che nello scrutinio o negli esami non abbiano ottenuto la promozione, per aver dato insufficiente prova in non piu' di due materie, sono ammessi a sostenere su tali materie una nuova prova all'inizio del successivo anno scolastico, secondo le norme dettate dal regolamento.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva