Art. 19

[1](Art. 24, 1° comma, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; articolo unico R. decreto 9 giugno 1927, n. 1232).

[2]Ai direttori didattici governativi in prova, assunti per concorso, spetta durante il periodo di prova un assegno mensile pari allo stipendio di cui essi erano provvisti nel ruolo di provenienza, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

[3]Tale assegno non potra' tuttavia in nessun caso superare lo stipendio minimo stabilito per il grado di direttore didattico governativo.

[4]Ferma restando la disposizione di cui al comma precedente, per i direttori didattici in prova, i quali, nelle more del concorso, abbiano lasciato l'ufficio di maestro, l'assegno sara' commisurato allo stipendio da essi goduto all'atto in cui cessarono di appartenere ai ruoli magistrali.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art19 · fonte su Normattiva