Art. 319

[1](Art. 10, legge 8 giugno 1933, n. 629).

[2]I direttori e capi di segreteria delle Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione superiore di cui alla tabella B annessa al presente T. U., qualora siano nominati ai sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, nel ruolo dei direttori amministrativi presso gl'Istituti dove prestavano servizio, ottengono il trattamento economico iniziale del grado cui sono assegnati, conservando a carico degl'Istituti, a titolo di assegno ad personam da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza fra il nuovo trattamento complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia e il trattamento di cui fruivano per assegni fissi e continuativi aventi la medesima natura. In ogni caso, ove avvenga che i nuovi emolumenti pensionabili a carico dello Stato siano inferiori agli emolumenti pensionabili precedentemente percepiti a carico dell'Istituto, la differenza si aggiungera' all'ammontare degli stipendi corrisposti dall'Istituto, agli effetti del riparto dell'onere per il trattamento di quiescenza ai sensi del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art319 · fonte su Normattiva