Art. 192
[1](Articolo unico, 3° comma, R. decreto 31 marzo 1927, n. 623).
[2]Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte dal regolamento.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva