Art. 132
[1]Minore eta' ai fini del trattamento pensionistico di guerra
[2]Ai fini del riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra e ad ogni altro beneficio previsto dal presente testo unico si considerano minorenni coloro che non abbiano compiuto il 21° anno di eta'.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva