Art. 205
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1945 al 25 gennaio 1948. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 189 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Non sono presi in esame dalla Commissione di cui all'articolo seguente:
- a)i volumi destinati a singole classi compilati da un gruppo d'insegnanti o direttori didattici o ispettori;
- b)i libri di cui l'autore sia anonimo o pseudonimo;
- c)i libri editi da qualsiasi associazione di autori, che appartengono, tutti o parte, all'insegnamento o alle amministrazioni scolastiche.
[3]Possono, tuttavia, essere ammessi all'esame i libri di premio e quelli compilati a cura di enti morali che ne facciano gratuita distribuzione fra gli alunni delle loro scuole, da chiunque compilati o editi ed anche se anonimi o pseudonimi. 22
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714
22Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto".
Testo vigente dal 7 dicembre 1945 al 25 gennaio 1948 · versione 25 su Normattiva