Art. 209

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[1](Art. 6 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

[2]Una copia di tutti i libri di testo compresi nell'elenco ufficiale dei libri approvati deve essere, entro il mese di settembre, depositata dagli editori o dagli autori presso i Regi provveditori agli studi in modo che sia sempre possibile controllare se i testi messi in vendita corrispondono a quelli sottoposti al giudizio della Commissione.

[3]Il prezzo di vendita di ciascun libro di testo approvato non puo' essere modificato nel periodo di tempo in cui dura l'adozione.

Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 gennaio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art209 · fonte su Normattiva