Art. 209

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1945 al 25 gennaio 1948. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 6 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

[2]Una copia di tutti i libri di testo compresi nell'elenco ufficiale dei libri approvati deve essere, entro il mese di settembre, depositata dagli editori o dagli autori presso i Regi provveditori agli studi in modo che sia sempre possibile controllare se i testi messi in vendita corrispondono a quelli sottoposti al giudizio della Commissione.

[3]Il prezzo di vendita di ciascun libro di testo approvato non puo' essere modificato nel periodo di tempo in cui dura l'adozione. 22

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714

22

Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto".

Testo vigente dal 7 dicembre 1945 al 25 gennaio 1948 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art209 · fonte su Normattiva