Art. 210
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1928 al 27 gennaio 1929. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 7 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).
[2]Tra i componenti della Commissione, i quali partecipino ai lavori, si ripartisce, quale compenso, la somma di L. 70 per ogni volume esaminato.
[3]Il compenso spetta a tutti i membri, appartengano essi o no all'Amministrazione dello Stato.
[4]Ai commissari, i quali non risiedono a Roma, sono, inoltre, corrisposte le diarie e le spese di viaggio.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 gennaio 1929 · versione 0 su Normattiva