Art. 210

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1945 al 25 gennaio 1948. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 7 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

[2]Tra i componenti della Commissione, i quali partecipino ai lavori, si ripartisce, quale compenso, la somma di L. 70 per ogni volume esaminato. 22

[3]Il compenso spetta a tutti i membri, appartengano essi o no all'Amministrazione dello Stato.

[4]Ai commissari, i quali non risiedono a Roma, sono, inoltre, corrisposte le diarie e le spese di viaggio. 22

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714

22

Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che il compenso di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in L. 170.

Testo vigente dal 7 dicembre 1945 al 25 gennaio 1948 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art210 · fonte su Normattiva