Art. 211
[1](Art. 195 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]E' fatto divieto ai maestri, ai direttori didattici governativi o comunali, agli ispettori scolastici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
[3]Nei riguardi dei contravventori sara' provveduto in via disciplinare. 22
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714
22Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto".
Testo vigente dal 7 dicembre 1945, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva