Art. 195

[1](Art. 3. R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

[2]La pagella scolastica e' fornita dal Provveditorato generale dello Stato in tipo unico secondo il modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione. Essa e' posta in vendita al prezzo di L. 5 presso le rivendite di generi di privativa. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 5) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:[...] 5° Tassa sulle pagelle scolastiche, istituita con l'art. 195 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a partire dall'anno scolastico 1929-1930.

Testo vigente dal 20 agosto 1929, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art195 · fonte su Normattiva