Art. 217
[1](Art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521).
[2]Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche scolastiche si provvedera':
- a)con l'accennato contributo degli alunni delle pubbliche scuole elementari;
- b)con sussidi sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti locali;
- c)con doni e legati, in danaro o in libri, fatti ai Comuni per le dette biblioteche;
- d)col prodotto di sottoscrizioni e collette fatte a profitto di esse.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva