Art. 217

[1](Art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521).

[2]Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche scolastiche si provvedera':

  • a)con l'accennato contributo degli alunni delle pubbliche scuole elementari;
  • b)con sussidi sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti locali;
  • c)con doni e legati, in danaro o in libri, fatti ai Comuni per le dette biblioteche;
  • d)col prodotto di sottoscrizioni e collette fatte a profitto di esse.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art217 · fonte su Normattiva