Art. 221
[1](Art. 202 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Il patronato adempie ai suoi fini:
[3]1° con i contributi dei soci;
[4]2° con i sussidi dello Stato;
[5]3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del Comune, della Provincia e di altri Enti, specialmente degli istituti di beneficenza;
[6]4° con doni, legati ed altri eventuali proventi.
[7]Le somme di cui al n. 3 sono versate all'amministrazione del patronato nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva