Art. 202
[1](Art. 10 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).
[2]La violazione delle norme prescritte dagli articoli precedenti che risulti imputabile a colpa del direttore o del maestro e' punibile disciplinarmente come mancanza grave ai doveri d'ufficio.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva