Art. 202

[1](Art. 10 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

[2]La violazione delle norme prescritte dagli articoli precedenti che risulti imputabile a colpa del direttore o del maestro e' punibile disciplinarmente come mancanza grave ai doveri d'ufficio.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art202 · fonte su Normattiva