Art. 227
[1](Art. 208 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Per raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni circolo di mutualita' scolastica provvede:
- a)a dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti;
- b)a promuovere l'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive;
- c)alla iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, numero 521, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva