Art. 227

[1](Art. 208 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Per raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni circolo di mutualita' scolastica provvede:

  • a)a dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti;
  • b)a promuovere l'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive;
  • c)alla iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, numero 521, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art227 · fonte su Normattiva