Art. 240

[1](Art. 3 R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191).

[2]Per l'assegnazione alle scuole dei Comuni in cui si parla abitualmente una lingua diversa dall'italiana, saranno preferiti quei maestri che dimostrino di possedere una conoscenza sufficiente della lingua del paese.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art240 · fonte su Normattiva