Art. 246

[1](Art. 248, 2° e 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]E' data facolta' al Governo del Re di modificare le disposizioni anteriori al 31 dicembre 1923 sulle tasse di iscrizione, di frequenza, di esami e di diplomi nelle scuole di metodo per l'educazione materna e nei corsi estivi, proporzionando o mettendo in relazione le tasse stesse con quelle stabilite dal R. decreto 6, maggio 1923, n. 1054, per gli alunni di scuole medie similari.

[3]Tali disposizioni sono estese alle scuole di metodo per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art246 · fonte su Normattiva