Art. 247

[1](Art. 251 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]L'indennita' mensile, corrisposta agli insegnanti elementari in base al decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed alle successive disposizioni di estensione e di proroga, e' ridotta di L. 780 annue.

[3]L'indennita' di residenza, di cui al decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e alla legge 20 agosto 1921, n. 1080, e' soppressa.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art247 · fonte su Normattiva