Art. 250

[1](Art. 4 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).

[2]Per un quinquennio, a decorrere dal 1° febbraio 1926, potranno essere ammessi alle prove finali per conseguire il titolo di abilitazione di cui all'art. 49 tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 47, anche se non siano stati iscritti ai corsi o non li abbiano frequentati.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art250 · fonte su Normattiva