Art. 312

[1](Art. 28, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]A coloro i quali abbiano conseguito la libera docenza presso gli Istituti superiori agrari o di medicina veterinaria, anteriormente al 29 gennaio 1925, e' applicabile la disposizione di cui al penultimo comma dell'art. 118 del presente T. U. Il quinquennio, dopo il quale potra' essere definitivamente confermata l'abilitazione, decorre dal 28 agosto 1930, data di pubblicazione del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art312 · fonte su Normattiva