Art. 255
[1](Art. 2 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).
[2]In luogo dei conti consuntivi non presentati dalle cessate Amministrazioni provinciali scolastiche, alla data del 22 dicembre 1926, i Provveditorati agli studi regionali formeranno per ciascun Ufficio scolastico soppresso un rendiconto unico cumulativo sino al 30 giugno 1923, tenendo distinti i risultati dei singoli esercizi.
[3]Tale conto sara' sottoposto all'approvazione del Consiglio scolastico regionale, agli effetti di cui al precedente articolo.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva