Art. 255

[1](Art. 2 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).

[2]In luogo dei conti consuntivi non presentati dalle cessate Amministrazioni provinciali scolastiche, alla data del 22 dicembre 1926, i Provveditorati agli studi regionali formeranno per ciascun Ufficio scolastico soppresso un rendiconto unico cumulativo sino al 30 giugno 1923, tenendo distinti i risultati dei singoli esercizi.

[3]Tale conto sara' sottoposto all'approvazione del Consiglio scolastico regionale, agli effetti di cui al precedente articolo.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art255 · fonte su Normattiva