Art. 258
[1](Art. 120 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Per lo svolgimento del programma di costruzioni di cui agli articoli dal 107 al 113 le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a titolo di concorso dello Stato per il pagamento degli interessi relativi ai mutui per la costruzione degli edifici scolastici, sono per dieci anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, progressivamente aumentate della somma costante di lire 1,000,000 in ciascun anno.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva