Art. 258

[1](Art. 120 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Per lo svolgimento del programma di costruzioni di cui agli articoli dal 107 al 113 le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a titolo di concorso dello Stato per il pagamento degli interessi relativi ai mutui per la costruzione degli edifici scolastici, sono per dieci anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, progressivamente aumentate della somma costante di lire 1,000,000 in ciascun anno.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art258 · fonte su Normattiva