Art. 26
[1](Art. 24 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]L'istruzione elementare si distingue in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore.
[3]Il grado preparatorio ha normalmente la durata di tre anni.
[4]Il grado inferiore si compie in tre anni; il superiore almeno in due anni.
[5]Le classi di grado superiore oltre la 5ª prendono il nome di classi integrative di avviamento professionale.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva