Art. 29
[1](Art. 27 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]L'istruzione del grado inferiore comprende, oltre agli esercizi del grado preparatorio, tra i quali si da' particolare sviluppo al canto, al disegno in rapporto agli altri insegnamenti, ed alla ginnastica: 1° preghiere e nozioni fondamentali della dottrina cristiana; brevi e chiare sentenze e narrazioni di immediata significazione, ricavate dalle Scritture e segnatamente dai Vangeli; successivamente, racconti di storia sacra illustrazione del Pater;
[3]2° letture e scritture;
[4]3° insegnamento dell'aritmetica elementare e nozioni sul sistema metrico;
[5]4° esercizi orali di traduzione dal dialetto; facili esercizi di esposizione per iscritto; recitazione di inni nazionali e di poesie; 5° nozioni varie, con sopraluoghi per la diretta esperienza del lavoro agricolo ed industriale; conoscenza di opere d'arte, ricordi e monumenti;
[6]6° rudimenti di geografia.
[7]Nei luoghi in cui non siano istituite classi del grado superiore, viene insegnata, altresi', la storia del Risorgimento nazionale fino ai nostri giorni.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva