Art. 262
[1](Art. 2 R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794).
[2]Per provvedere alle spese necessarie per la compilazione dei progetti, l'acquisto e la occupazione delle aree, la direzione dei lavori, i sopraluoghi per la sorveglianza ed il controllo, la costruzione e l'arredamento principale (banchi e cattedre) delle aule scolastiche, di cui all'art. 245, e' autorizzata sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione l'assegnazione di L. 1,250,000 all'anno per otto esercizi finanziari a decorrere da quello 1926-27.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva