Art. 268
[1](Art. 257 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]I maestri elementari che, per effetto della riduzione di posti, attuata in dipendenza dell'applicazione del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, furono esonerati dal servizio, e, a norma dell'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1738, collocati in disponibilita' senza stipendio, saranno riassunti in servizio di mano in mano che si faranno vacanze, con lo stipendio e l'anzianita' che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilita'.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva